STUDIO ANSALDI S.R.L.

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CORSO PIAVE 4 – 12051 ALBA  (CN)  Tel. 0173.296.611

         

Spett.le Azienda

                                                                                             

                                                                                             

ALBA, lì 2 ottobre 2021

 

 

OGGETTO: Dal 15 ottobre 2021 obbligo di green pass per accedere ai luoghi di lavoro.

 

 

Spettabile Azienda,

è stato pubblicato sulla G.U. n. 226 del 21 settembre 2021 il D.L. 127/2021 che introduce misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione nell’ambito applicativo della certificazione verde Covid-19.

 

In particolare, il decreto introduce l’obbligo di possesso di green pass, con decorrenza dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, per chiunque voglia accedere ai luoghi di lavoro declinando specifiche regole per il settore pubblico e privato. Rimangono esclusi da tale obbligo i soggetti esenti da campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica.

 

In ambito privato la normativa impone ai datori di lavoro di definire, entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche del possesso della certificazione verde, anche a campione, prioritariamente al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro. Gli stessi dovranno individuare, con atto formale, i soggetti incaricati dell’accertamento delle violazioni degli obblighi sopra descritti.

 

Qualora, all’accesso del luogo di lavoro, i lavoratori comunichino di non essere in possesso della certificazione verde o qualora risultino privi della stessa, sono considerati assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto, senza diritto alla retribuzione o altro compenso comunque denominato.

E’ consigliabile, in tal caso, comunicare all’interessato l’impossibilità di lavorare fino alla presentazione della certificazione verde e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021. Per le imprese con meno di 15 dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sua sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili una sola volta, e non oltre il predetto termine del 31 dicembre 2021.

 

Il datore di lavoro che non predisporrà le modalità operative per accertare il possesso del green pass all’accesso dei luoghi di lavoro entro il 15 ottobre 2021 o non effettuerà i controlli, sarà passibile, salvo il fatto che ciò non costituisca più grave reato, di sanzione amministrativa sino a 1.000 euro.

 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. Con i più cordiali saluti.

 

                                                                                              Studio Ansaldi srl

Allegati:

1.      Avviso per accesso ai luoghi di lavoro

2.      Comunicazione al dipendente non in possesso di green pass

 

 

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Recapiti: BENE VAGIENNA (CN) - BRA (CN) - CANALE (CN) - NARZOLE (CN) 

 

 

 

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Allegato 1

Carta intestata

 

AVVISO

 

Con la presente portiamo a Vostra conoscenza che, a decorrere dal 15 ottobre 2021, ai sensi di quanto disposto dalla vigente normativa (D.L. 127/2021). volta ad assicurare lo svolgimento in sicurezza delle attività lavorative, per accedere ai luoghi di lavoro sarà obbligatorio essere in possesso di certificazione verde COVID-19 ed esibirla agli incaricati alla verifica alla loro richiesta.

Il mancato possesso o la mancata esibizione di valida certificazione verde (green pass) determinerà l’impossibilità di accedere ai luoghi di lavoro. Fino alla presentazione della predetta certificazione l’assenza sarà considerata ingiustificata e non sarà dovuta la retribuzione né altro compenso o emolumento comunque denominato. 

L’accesso di lavoratori ai luoghi di lavoro in violazione degli obblighi sopra indicati è punibile con la sanzione, irrogata dal Prefetto, da 600 a 1.500 euro.

Si ricorda, con l’occasione, il rigoroso rispetto delle misure di contrasto e contenimento della diffusione del virus già note, quali il mantenimento della distanza interpersonale di almeno un metro, indossare negli spazi condivisi i dispositivi di protezione delle vie aree, la frequente igienizzazione delle mani, il divieto di accesso in presenza di febbre (oltre i 37°C) o altri sintomi.

 

Confidando nella consueta collaborazione, si porgono i più cordiali saluti.

 

Il datore di lavoro

 

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Allegato 2

 

 

COMUNICAZIONE AI SENSI DELL’ARTICOLO 9-SEPTIES, COMMA 6, D.L. 52/2021

 

                                                                                                          Al lavoratore/alla lavoratrice

 

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Con la presente Le comunichiamo, ai sensi dell’articolo 9-septies, comma 6, D.L. 52/2021, che, risultando non in possesso o privo/a di regolare certificazione verde COVID-19 all’atto della verifica effettuata in data odierna, non può accedere al/permanere nel luogo di lavoro, né svolgere la sua prestazione lavorativa e sarà considerato/a assente ingiustificato/a fino alla presentazione della predetta certificazione.

Durante tale periodo Le sarà conservato il posto di lavoro, ma non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.

 

Luogo e data ________________

 

Firma del datore di lavoro

 

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Firma del lavoratore/lavoratrice per accettazione

 

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Documentazione predisposta da: STUDIO ANSALDI SRL – corso Piave, 4 tel. 0173.296.611